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Referto controlli interni per l'esercizio 2019, invio entro il 31 dicembre. Le indicazioni della Corte dei conti - di Ciro D'Aries

30/10/2020
di Ciro D'Aries
30/10/2020

La Corte dei conti, con la delibera n. 19/2020 ha approvato le linee guida per la relazione annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'esercizio 2019, da trasmettere entro il prossimo 31 dicembre, salvo il termine più breve eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali di controllo.

Il referto sul sistema dei controlli interni relativi al 2019 si applica a tutti i Comuni che alla data del 31 dicembre 2018 hanno registrato, secondo le rilevazioni demografiche Istat, una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Sono tenuti all'invio del questionario anche gli eventuali Comuni che, avendo superato il limite di popolazione nel corso del 2018, non fossero tenuti ad applicare, nel 2019, gli articoli 147, comma 2, lettera e), 147-ter e 147-quater, commi 1, 2 e 3, del Tuel, relativamente al controllo sulla qualità dei servizi erogati, al controllo strategico e al controllo sulle società partecipate non quotate.
Il base all'articolo 11-bis del Dl 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, l'obbligo di invio del questionario alla Corte dei conti deve intendersi riferito, anche, ai Comuni e alle Province e Città metropolitane ricompresi nel territorio delle Regioni a statuto speciale nonché agli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.




Modalità di compilazione e invio
Come per gli esercizi scorsi, circa le modalità di compilazione e di invio della relazione-questionario, sarà necessario accedere al sistema Con.Te., dal quale scaricare e, successivamente, trasmettere compilato il documento contenente lo schema di relazione, collegandosi al sito della Corte, area "Servizi" - "Portale dei servizi online", denominando opportunamente il file secondo quanto indicato.


Le novità
Benchè il sistema dei controlli interni necessiti di opportuni adeguamenti per renderlo più rispondente alle esigenze nascenti dalla crisi indotta dall'emergenza epidemiologica, lo schema di relazione-questionario conserva la principali caratteristiche di forma e di contenuto delle linee guida approvate lo scorso esercizio. Ciò in quanto, per la Corte, il questionario risponde, principalmente, all'esigenza di cogliere le modalità attuative dell'intero sistema dei controlli da parte degli enti interessati, permettendo, conseguentemente, di analizzarne il funzionamento e i risultati raggiunti per l'esercizio 2019, non inciso dagli effetti dirompenti prodotti dal Covid-19.


Le otto sezioni
Come per lo scorso anno, il nuovo schema di relazione è strutturato in un questionario a risposta sintetica organizzato in otto sezioni, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuno dei diversi controlli. In breve i contenuti delle diverse sezioni:
1. Sistema dei controlli interni: mira, a realizzare la ricognizione dei principali adempimenti di carattere comune a tutte le tipologie di controllo. In particolare si cerca di cogliere la piena ed effettività operativa dei controlli. Particolare importanza viene data al numero dei report prodotti e ufficializzati, alle criticità emerse e alle azioni correttive avviate;
2. Controllo di regolarità amministrativa e contabile: è volta ad intercettare la presenza di eventuali problematiche nell'esercizio del controllo preventivo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, con la specifica della tipologia di campionamento probabilistico-statistico adottato dall'ente;
3. Controllo di gestione: contiene domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto, nonché specifici approfondimenti sull'utilizzo dei report periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi erogati nonché sul grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi;
4. Controllo strategico: è intesa, invece, a verificare l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi preordinati all'adozione delle scelte strategiche da operare a livello di programmazione, con l'indicazione degli indicatori adottati e della percentuale di obiettivi strategici raggiunti;
5. Controllo sugli equilibri finanziari: mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, al quale compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per un ordinato sistema di controllo e per l'attuazione di misura di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
6. Controllo sugli organismi partecipati: contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifico riguardo agli indirizzi adottati, ai budget, alla individuazione delle società a controllo pubblico in conformità alle lettere b) e m) dell'articolo 2 del Tusp, alla valutazione del rischio aziendale, alla tipologia degli indicatori adottati nonché alla comunicazione alla Corte della deroga al principio dell'amministratore unico;
7. Controllo sulla qualità dei servizi: è diretta ad evidenziare le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, le indagini di benchmarking e il coinvolgimento – nell'ambito del ciclo «qualità programmata e percepita» - degli stakeholder, anche attraverso apposite indagini di customer satisfaction;
8. Note: ultima Sezione dedicata ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni e/o all'inserimento di informazioni integrative di carattere generale.


I controlli della Corte
Dagli esiti del monitoraggio condotto dalla Sezione delle Autonomie sulle risposte fornite dagli enti al questionario per l'esercizio 2018, è emersa una diffusa tendenza a fornire risposte talvolta discordanti se non addirittura inconciliabili, tali da richiedere ripetute indagini istruttorie da parte - sia della stessa Sezione Autonomie - sia delle Sezioni regionali della Corte. Se da una parte, per costituire un data-base costante nel tempo, è stato apportato un numero limitato di interventi correttivi sul nuovo questionario, alle Sezioni regionali di controllo, comunque, il compito di verificarne il grado di affidabilità nel funzionamento dei controlli interni, per scongiurare il rischio di ricadute sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dell'ente, adottando – se del caso – controlli più "serrati" sulle amministrazioni interessate.











Resta ferma, infine, per le Sezioni regionali la facoltà di integrare le informazioni contenute nello schema di relazione con la richiesta di separati e ulteriori elementi informativi, senza, tuttavia, che tali integrazioni istruttorie possano compromettere l'integrità del database del formato originale del documento scaricabile dall'applicativo Con.Te.


L'utilità dei controlli interni e le sanzioni di legge
Al di là di ricordare come le Sezioni giurisdizionali regionali, in forza del comma 4 dell'articolo 148 del Tuel, potranno irrogare sanzioni agli amministratori in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, la Corte mette opportuna in evidenza – in apertura alle nuove linee guida – come il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisca il miglior presidio per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. In un contesto di crescenti difficoltà economiche e finanziarie, l'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, senza dubbi, lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del management e per soddisfare i bisogni della collettività amministrata, ottimizzando le proprie performance attraverso un articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi strategici, è in grado di individuare e alimentare gli obiettivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e consapevole.
In questo senso, collegando l'esercizio 2019 con quello in corso e successivi, sino a quando non sarà passata la pandemia, sarà opportuno per gli enti attenersi alle due recenti deliberazioni della Corte in esame, sia in un'ottica feed-back (esercizio 2019) sia feed-forward (esercizio 2020 e seguenti) in contesti particolarmente difficili a causa del Covid-19.