Esonero dagli oneri concessori per gli edifici di interesse pubblico
Per essere legittimata all’esenzione dal contributo di costruzione l’opera deve contribuire con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio, non idoneo a soddisfare direttamente interessi pubblici né essendo sufficiente che le opere rendano più agevole la fruizione del servizio. Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 7 giugno 2021, n. 4350 ha chiarito che il discrimine è nella diretta contribuzione delle opere alla erogazione del servizio pubblico. La conseguenza è che non può assumere rilievo, ai fini dell’esenzione del pagamento, la possibilità che le opere in futuro, per effetto della concessione o di accordi convenzionali, possano divenire di proprietà pubblica. Il fatto che l’immobile sia destinato a essere acquisito dalla concedente alla scadenza del rapporto concessorio, non è sufficiente a radicare quel nesso diretto con l’interesse pubblico che necessita ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera c), d.P.R. n. 380 del 2017 per legittimare l’esenzione dal pagamento, dovendo quindi ritenersi l’opera strumentale a un interesse commerciale di rilevanza esclusivamente privatistica.
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